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Con l’ordinanza commissariale n.8 del 15 aprile 2024, e l’aggiornamento dell’ordinanza commissariale n. 10 del 31 maggio 2024 (per le istanze “agricole”), è definito un nuovo orizzonte temporale di completamento per gli interventi di ricostruzione, cogliendo le opportunità date dall’evoluzione del quadro normativo nazionale. Il Decreto Legge 39/2004 del 29 marzo 2024 convertito con modifiche dalla Legge. 67/2024 del 28 maggio 2024, prolunga l'opportunità data alle aree terremotate di completare i lavori di ricostruzione, usufruendo anche di un contributo complementare e aggiuntivo (cosiddetto superbonus) e sfruttando l’opportunità della cessione del credito conseguente. In ragione del fatto che l’efficacia del superbonus per le aree terremotate, a determinate condizioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2025, le nuove ordinanze commissariali hanno allineato di conseguenza la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dalle ordinanze numeri 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, il Decreto Legge 19/2024 del 2 marzo 2024 convertito con modifiche dalla Legge 56/2024 del 29 aprile 2024, intervenendo sul tema degli edifici cosiddetti “agricoli”, proroga al 31/12/2025 il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati.
È introdotta infine una nuova disciplina dei termini per le istanze di contributo ancora in istruttoria: nei casi in cui non fosse stata ancora completata l'istruttoria per la concessione del contributo, il Comune dovrà determinarsi entro il 31 dicembre 2024, sulla base della sola documentazione già depositata ed eventualmente integrata entro e non oltre il 30 novembre 2024.
Quindi, per gli edifici di natura abitativa, danneggiati dal sisma del 2012, viene ritenuta fattibile l’opzione della cessione del credito e, conseguentemente, procedere con le banche interessate ad un’intesa con il Commissario alla ricostruzione al fine di sostenere le imprese che hanno avviato i lavori per i cittadini committenti (e che a causa del rincaro dei prezzi dei materiali li hanno dovuti sospendere). In questo modo le imprese potranno beneficiare del credito d’imposta (sostituendosi al cittadino contribuente e beneficiario del contributo per la ricostruzione) al fine di portare a termine i lavori di ricostruzione, fermo restando che il beneficio del credito d’imposta è limitato alle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione riconosciuto.
In allegato l'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate dal Commissario Delegato alla Ricostruzione con la soluzione interpretativa prospettata.
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Ultimo aggiornamento: 11-10-2024, 07:12